Vincolo Sportivo: disegno di Legge per l’abolizione

Nella seduta d’Aula del 19 dicembre 2019 è stato presentato ed annunciato il Disegno di Legge S1657 ed attualmente è in attesa di trattazione nelle Commissioni competenti.
Di seguito ne riportiamo il contenuto:
Senato della Repubblica
XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE S1657
d’iniziativa dei Sen. LICHERI, LOREFICE, GIANNUZZI, GAUDIANO, TONINELLI, ANGRISANI, DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, RICCIARDI, FERRARA, TRENTACOSTE, NOCERINO
Disposizioni in materia di «vincolo sportivo» per gli atleti minorenni o non professionisti
Onorevoli Senatori! – Con questo provvedimento s’intende risolvere un annoso problema riguardante il mondo dello sport dilettantistico. L’entusiasmo e la passione dei giovani praticanti molto spesso, infatti, vengono limitate da stringenti, incomprensibili e opprimenti vincoli sportivi che limitano, in consistente misura, la libertà degli atleti.
Il diritto fondamentale del giovane atleta di svolgere liberamente in Italia l’attività agonistica in forma non professionistica è gravemente compromesso dal c.d. «vincolo sportivo», al quale, l’atleta stesso viene assoggettato per un
tempo indeterminato o, comunque evidentemente irragionevole, attraverso la famigerata sottoscrizione del «cartellino», che ne certifica ufficialmente la relazione di «appartenenza» con una società sportiva.
È preliminarmente opportuno osservare che permane consolidato nel sistema ordinamentale dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo senza ragionevoli limiti di tempo e senza possibilità di «scioglimento» se non previo consenso della società “di appartenenza”.
È indubitabile che la firma del “cartellino” sia un atto volontaristico necessario per poter praticare una disciplina individuale, o di squadra, comunque organizzata dalle federazioni sportive che, nell’ambito della vigilanza attribuita
dalla legge al CONI, gestiscono l’attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, impongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti da esse emanati.
Pertanto, è ampiamente noto – nel mondo dello sport nazionale – che, qualora intenda partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante è costretto a «stipulare il vincolo» e a devolvere
irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica.
Tenuto conto di alcune eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale del tesseramento a durata indeterminata, il vincolo così assunto viene stabilito senza un termine e lega vita natural durante l’atleta tesserato non
tanto alla federazione sportiva d’appartenenza (che ha solo il compito di detenere e controllare i trasferimenti e i tesseramenti), quanto piuttosto alla società nella quale milita, agli amministratori della quale viene consegnato il potere di decidere unilateralmente la durata del «cartellinamento».
Per converso, paradossalmente, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo, mediante l’ausilio dell’elaborazione di vari parametri di calcolo per i trasferimenti, è stato stabilito dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale ha espressamente previsto l’abolizione del vincolo sportivo, istituto definito in maniera letterale e senza mezzi termini come «limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista».
Molti ragazzi sono disincentivati nella prosecuzione di una pratica sportiva perché stanchi di dover militare ogni anno in una squadra che non li valorizza, nonostante le richieste di giocare arrivino numerose da altre società. In sostanza, i giovani atleti, quantunque volessero cambiare società
d’appartenenza, non per denaro, ma per inseguire nuovi stimoli, diletto o amicizia, non possono perché frenati dal rigido dirigismo dei presidenti delle società che fissano prezzi eccessivamente esorbitanti per l’eventuale cessione
che nessuno è disposto a pagare.
Il vincolo sportivo è stato per decenni un vulnus giuridico significativo perché ha costituito uno strumento ideale per permettere ai tanti individui senza scrupoli che gravitano intorno al mondo dello sport giovanile di lucrare sui cartellini e sui sogni di chi vuol semplicemente praticare uno sport, giocare, divertirsi, stare in salute, correre su di un campo da gioco insieme ai coetanei nella squadra del paese natìo. Qui non si discetta di diritti di pochi privilegiati professionisti ma di centinaia di migliaia di giovani del mondo del dilettantismo cui viene negato il diritto allo sport.
Nel mondo del calcio in particolare, la tanto attesa riforma del «vincolo sportivo» di cui al nuovo comma 2-bis dell’articolo 7 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non sembra segnare la svolta auspicata. Le modifiche all’attuale disciplina, infatti, appaiono minime e rischiano di non incidere in modo sostanziale sull’attuale situazione degli atleti dilettanti. Dalla lettura della disposizione, la novità più rilevante risulta essere l’estensione dell’obbligo di tesseramento annuale fino al compimento del sedicesimo anno del calciatore. Giovi nel merito ricordare che, fino a oggi, in ambito dilettantistico, il tesseramento stagionale era inderogabilmente previsto soltanto in favore dei soggetti infraquattrodicenni. Dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età vi era, tuttavia, la mera facoltà di proseguire nel legame con il club di appartenenza in forza di un vincolo soltanto annuale, salvo optare fin dal primo tesseramento successivo al quattordicesimo compleanno per un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata ex legge fino al termine della stagione in cui l’atleta compiva venticinque anni.
D’ora in avanti, pertanto, qualsiasi calciatore non ancora sedicenne che sottoscriva un tesseramento con una società dilettantistica beneficerà dell’automatico svincolo al termine della corrispondente stagione sportiva.
Le criticità della recente riforma emergono, invece, con riguardo alla disciplina del vincolo dettata per il periodo successivo al compimento del sedicesimo anno d’età del calciatore. Se, in passato, a far data da detto compleanno, l’atleta era inevitabilmente costretto ad assumere con la società un legame fino al venticinquesimo anno, la situazione potrebbe non mutare più di tanto a fronte dell’introduzione del sopracitato comma 2-bis dell’articolo 7 dello Statuto
FIGC. Tutto dipenderà dall’interpretazione e dall’applicazione di tale previsione, in base alla quale «dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive». Se, infatti, le otto stagioni verranno considerate quale periodo unitario inderogabile, l’unica novità per gli atleti dilettanti, rispetto all’attuale disciplina, consisterebbe nella alquanto
inutile riduzione della durata del loro vincolo sportivo con il club di appartenenza di un solo anno (lo svincolo opererebbe dal ventiquattresimo anno d’età in luogo del venticinquesimo).
Con il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si vuole fare chiarezza e prevedere un termine certo per il vincolo sportivo per tutte le federazioni legate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Con il comma 1 si prevede, infatti, che il vincolo sportivo sottoscritto tra un atleta minorenne o non professionista e una società dilettantistica non possa eccedere la durata di una stagione sportiva.
Il comma 2 prevede una disciplina transitoria per i vincoli sportivi pluriennali già vigenti, stabilendo che gli stessi cessino di avere efficacia al 30 giugno 2021, salvo apposita sottoscrizione ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice
civile.
Con il comma 3, infine, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta
dall’ordinamento, le singole federazioni provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti federali e le conseguenti norme organizzative interne, sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal CONI con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Disposizioni in materia di vincolo sportivo degli atleti minorenni o non professionisti)
1. Nell’ambito delle federazioni sportive federate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i vincoli sportivi sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono eccedere la durata di una stagione sportiva qualora stipulati fra un atleta minorenne o non professionista
e una società non associata a una delle leghe o divisioni professionistiche.
2. I vincoli sportivi di durata superiore a una stagione sportiva già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro efficacia alla data del 30 giugno 2021, salvo apposita sottoscrizione ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice civile.
3. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento, entro il termine della stagione sportiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole federazioni adeguano i rispettivi regolamenti federali e le conseguenti norme organizzative interne con le rispettive sanzioni, sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal CONI con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Speranzosi in un epilogo positivo ne attendiamo gli esiti.
#liberatemidalvincolosportivo