Serie A Credem Banca: I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito agli incontri disputati tra l’11 e il 15 febbraio 2023, ha adottato i seguenti provvedimenti:

Radostin Stoytchev (WithU Verona) – Ammonito;

Alessandro Acquarone (HRK Motta di Livenza) – Squalifica per 1 giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente;

Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 800,00 per aver propri sostenitori dato sfogo ad intemperanze tali da provocare una transitoria interruzione dell’incontro;

Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 120,00 per aver propri sostenitori ripetutamente offeso atleti del sodalizio ospitato;

Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 80,00 per aver propri sostenitori rivolto isolate offese agli arbitri nel 5° set;

Riccardo Zanolli (Dirigente Da Rold Logistics Belluno) – Ammonito;

Filippo Maccabruni (Da Rold Logistics Belluno) – Ammonito;

Matteo Paris (Abba Pineto) – Ammonito.

ISTANZA – OMOLOGA

Gara N°1134 – A3M – Da Rold Logistics Belluno – Abba Pineto del 12/02/2023

Il Giudice Sportivo Nazionale,

letti gli atti ufficiali e l’istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio Abba Pineto in merito ad una riferita irregolarità regolamentare nello svolgimento dell’incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, nonché acquisite informative integrative a chiarimento del rapporto di gara, sia da parte del primo arbitro, che dal delegato arbitrale presente all’incontro

CONSIDERATO

  • che il sodalizio Abba Pineto, nel merito, ha in atti eccepito, sia la mancata rilevazione da parte della coppia arbitrale di un fallo di gioco riferito commesso dal “libero” della squadra antagonista sul punteggio di 27-26 del quarto set, con contestuale irregolare aggiudicazione del parziale al sodalizio Da Rold Logistics Belluno, che il susseguente illegittimo rifiuto da parte del primo arbitro di propria richiesta di Video Check per la verifica a immagini rallentate del predetto fallo di gioco;
  • che ancor prima e in via preliminare, il sodalizio Abba Pineto, nella parte motiva dell’atto introduttivo, ha altresì contestato un’avvenuta irregolare registrazione dei momenti temporali di formalizzazione della istanza, con particolare riguardo a quello confermativo, il quale, a detta del sodalizio reclamante, contrariamente a quanto riportato nel referto di gara, si sarebbe concretizzato entro il termine perentorio di cui al comma 4, dell’Art.23 del Reg. Giurisdizionale;

OSSERVA

Richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla regolare formalizzazione e perfezionamento della prima fase di istanza avverso il risultato di gara, nel caso portato all’attenzione di questo Ufficio, l’esame degli atti ufficiali, così come di quelli integrativi a chiarimento successivamente acquisiti, di concerto con il tenore dello scritto rassegnato al termine della gara dal capitano del sodalizio Abba Pineto a conferma dell’istanza e allegata al referto, di natura confessoria in punto di cristallizzazione del momento temporale di presentazione, contraddicono quanto sostenuto dall’ente reclamante in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo per l’ammissibilità dell’istanza avverso l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.

Nello specifico, non essendo in discussione che la gara sia terminata alle ore 20.40, l’annotazione “20:58” vergato di pugno dal capitano del sodalizio Volley Pineto in calce allo scritto confermativo dell’istanza, è prova esaustiva della chiara intempestività nella presentazione di tale atto rispetto al termine, prescritto a pena di inammissibilità, utile per il regolare perfezionamento della prima fase della procedura contestativa.

In ragione di tale precludente vizio procedurale, siccome determinante preliminare e risolutiva inammissibilità dell’istanza, appare del tutto superfluo e ininfluente ai fini dell’omologa dell’incontro con il risultato conseguito sul campo, lo scrutinio della sussistenza e rilevanza dell’errore tecnico-valutativo commesso dal primo arbitro in occasione dell’azione contestata, che pur sembrerebbe essere stato effettivamente posto in essere, così come l’esame della riferita mancata considerazione della istanza di verifica a mezzo Video Check dell’azione in contestazione, la quale, dalle risultanze acquisite, a tutto voler concedere, non sembra sia stata posta all’attenzione della coppia arbitrale, né comunque preceduta da rituale richiesta nei modi regolamentari.

Per i suddetti motivi, visto il comma 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale

DELIBERA

di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio Abba Pineto, in quanto preliminarmente inammissibile e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.